Responsabilità per il contenuto di una scheda di sicurezza (SDS)

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Chi è responsabile del contenuto di una scheda di sicurezza? Tutti noi ci siamo fatti questa domanda, la risposta dettagliata è fornita dalla linea guida di ECHA alle schede di sicurezza.
In caso di una catena di approvvigionamento, le prescrizioni del Regolamento REACH in relazione alla fornitura delle schede di sicurezza si applicano a ciascuna fase della catena.

La responsabilità iniziale per l’elaborazione della scheda di sicurezza ricade sul fabbricante, importatore o rappresentante esclusivo che è tenuto ad anticipare, nei limiti di una ragionevole fattibilità, gli usi ai quali può essere sottoposta la sostanza o miscela. Anche gli attori più in basso nella catena di approvvigionamento devono fornire una scheda di sicurezza, facendo ricorso alle informazioni ricevute dai loro fornitori, verificandone l’adeguatezza e attuandole, allo scopo di soddisfare le esigenze specifiche dei propri clienti. In ogni caso, i fornitori di una sostanza o miscela per la quale è prescritta una scheda di sicurezza sono responsabili per i suoi contenuti, anche nel caso in cui non siano stati loro in prima persona a preparare detta scheda di dati di sicurezza. In tali casi, le informazioni ricevute dai loro fornitori costituiscono chiaramente una fonte informativa utile e pertinente da utilizzare in sede di compilazione delle proprie schede di sicurezza. Tuttavia rimarrà a loro carico la responsabilità in merito all’accuratezza delle informazioni presenti nelle schede di sicurezza da loro fornite (ciò si applica anche alle SDS distribuite in lingue diverse da quella originariamente utilizzata per la compilazione).

Fonte: ECHA. Orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza. Versione 3.1. Novembre 2015.

Pavia, 28 luglio 2020.

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