Parlamento europeo · Voto del 29 aprile 2026
Il Parlamento ha approvato la sua posizione sul pacchetto che riscrive le regole di etichettatura, cosmetici e fertilizzanti. Meno burocrazia, ma su CMR e nanomateriali si stringe. Per le aziende il conto alla rovescia parte adesso.
Key Points
- Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione sull’Omnibus VI con 540 voti favorevoli, 60 contrari, 45 astensioni.
- Le etichette dei prodotti chimici resteranno leggibili: il PE si oppone all’eliminazione totale dei requisiti testuali proposta dalla Commissione.
- Sui cosmetici, il PE va oltre la Commissione: phase-out più rapido per le sostanze CMR e notifica anticipata dei nanomateriali.
- Per i fertilizzanti arriva il regime “digital-by-default” e l’aggiornamento delle norme tecniche.
- L’ECHA ottiene risorse e procedure più rapide: maggiore prevedibilità per l’industria, ma meno tolleranza sui dossier incompleti.
- Le scadenze normative oggi certe sono il 1° novembre 2026 (nuove classi di pericolo per sostanze, dal Reg. delegato 2023/707), il 1° gennaio 2028 (CLP rivisto) e il 1° maggio 2028 (nuove classi per miscele).
Mercoledì 29 aprile 2026 il Parlamento europeo ha approvato la propria posizione sull’Omnibus VI, il pacchetto della Commissione che riscrive le regole su classificazione, etichettatura e imballaggio dei prodotti chimici, sui cosmetici e sui fertilizzanti. Con 540 voti favorevoli, 60 contrari e 45 astensioni, gli eurodeputati hanno adottato un testo che introduce flessibilità mantenendo elevati i livelli di protezione della salute umana e dell’ambiente. In parallelo, e con un voto separato, è stata approvata la riforma dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
Il messaggio politico è chiaro: sì alla semplificazione, ma mirata. Su diversi punti il Parlamento ha corretto la proposta della Commissione in senso più cautelativo per i consumatori, soprattutto su etichette e cosmetici. Per le imprese significa che il testo finale — quello che uscirà dai negoziati con il Consiglio — non sarà una pura deregulation: alcuni obblighi tornano, altri si fanno più stringenti, altri ancora vengono effettivamente alleggeriti.
L’Europa può offrire una regolazione più semplice, intelligente ed efficace senza compromettere la sicurezza.— Dimitris Tsiodras, relatore Commissione ENVI
01Etichette, imballaggi e pubblicità
Il regolamento CLP regola come una sostanza chimica viene classificata, etichettata e imballata. La Commissione voleva eliminare gran parte dei requisiti testuali in etichetta. Il Parlamento ha frenato.
Le novità sostanziali
I deputati condividono la maggior parte delle modifiche proposte dalla Commissione ma sono contrari all’eliminazione di tutti i requisiti per il testo da apporre sull’etichetta del prodotto, sostenendo che debba restare leggibile per i consumatori. Vogliono inoltre reintrodurre l’obbligo di indicare un numero di telefono del fornitore in etichetta.
Per gli imballaggi piccoli, il PE chiede alla Commissione una valutazione specifica: i deputati vogliono capire se debbano applicarsi ulteriori riduzioni specifiche degli elementi obbligatori in etichetta per le confezioni tra 10 ml e 125 ml.
Novità importante · Pubblicità
Per ogni pubblicità di una sostanza o miscela classificata come pericolosa diventerà obbligatorio inserire un’avvertenza con i pittogrammi di pericolo. Il principio è già nell’art. 48 del CLP rivisto (Reg. UE 2024/2865), che prevede in pubblicità l’indicazione di pittogrammi, signal word e indicazioni di pericolo; il PE ne conferma l’impianto. Cambia il modo in cui marketing e e-commerce devono comunicare prodotti pericolosi.
Data di applicazione
L’applicazione della maggior parte delle disposizioni del CLP rivisto è stata posticipata al 1° gennaio 2028 dal Reg. UE 2025/2439 (votato dal PE il 23 ottobre 2025, adottato dal Consiglio il 17 novembre 2025). È la finestra in cui le aziende devono adeguare etichette, packaging e processi pubblicitari. Restano fuori da questo rinvio le scadenze del Reg. delegato 2023/707 sulle nuove classi di pericolo, che hanno tempi propri.
02Cosmetici, sostanze CMR e nanomateriali
Sui cosmetici il Parlamento si è mosso in direzione più protettiva rispetto alla proposta della Commissione, su tre fronti.
Sostanze CMR: tempi più stretti
Le sostanze CMR sono quelle classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. La normativa europea ne vieta l’uso nei cosmetici con limitate deroghe (art. 15 Reg. 1223/2009); quando una sostanza viene classificata CMR ex novo si apre una finestra di phase-out durante la quale i prodotti già sul mercato possono continuare a essere venduti. I deputati vogliono ridurre proprio questa finestra. Sono inoltre contrari alla proposta della Commissione di esentare le sostanze CMR sulla base dell’esposizione orale o per inalazione.
Nanomateriali: notifica preventiva
La Commissione, nell’Omnibus, aveva proposto di eliminare la pre-notifica dell’art. 16 considerandola una duplicazione rispetto alla notifica generale al CPNP (art. 13), spostando la valutazione dei nanomateriali nel CPSR di ciascun prodotto. Il PE invece vuole reintrodurre l’obbligo di notifica preventiva alla Commissione: i prodotti contenenti nanomateriali andranno notificati prima dell’immissione sul mercato, ma senza il vincolo dei sei mesi di anticipo come avviene oggi. La finestra di notifica si avvicina così al lancio del prodotto, ma lo scrutinio specifico viene mantenuto.
E-commerce: stessa trasparenza dello scaffale
I cosmetici venduti senza contatto diretto con il cliente — ad esempio online — dovranno indicare in modo chiaro e visibile tutte le informazioni richieste al consumatore, come la durabilità e l’elenco degli ingredienti. Per chi vende online, questo significa rivedere schede prodotto e flussi di checkout.
Area 03 · Fertilizzanti03Fertilizzanti: meno burocrazia, più digitale
La revisione del Regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti è la parte più “industrial-friendly” del pacchetto. Il Parlamento sottolinea la necessità di modificarlo per semplificare le regole per i produttori UE e sostenere gli agricoltori europei. L’obiettivo è garantire regole proporzionate, chiarezza normativa e sostegno a innovazione e competitività, senza compromettere la protezione della salute e dell’ambiente.
Due le leve principali: un approccio “digital-by-default” per rendere le informazioni più facilmente disponibili, e l’aggiornamento delle norme tecniche per includere nuovi materiali e metodi. Per i produttori, è il segnale che la documentazione tecnica andrà ripensata in formato digitale-nativo.
Area 04 · ECHA04ECHA più forte: cosa significa per chi ha pratiche aperte
Con un voto separato (526 favorevoli, 56 contrari, 69 astensioni) e con relatore Christophe Clergeau (S&D, Francia), il Parlamento ha approvato anche la riforma dell’Agenzia. L’obiettivo è dotare ECHA delle risorse, della flessibilità e degli adattamenti strutturali necessari per svolgere i suoi compiti nel quadro di un mandato in espansione, riaffermando al tempo stesso la sua missione primaria di protezione della salute e dell’ambiente.
Per le aziende il messaggio operativo è duplice: il regolamento migliora la gestione delle sostanze chimiche permettendo valutazioni del rischio più rapide e complete, e garantisce maggiore prevedibilità all’industria attraverso procedure più chiare e tempi più brevi. In altre parole, meno incertezza sui tempi di risposta, ma anche meno margine se un dossier è incompleto. Il Parlamento chiede inoltre una valutazione annuale obbligatoria delle risorse di ECHA.
Area 05 · Roadmap05Cosa deve fare la tua azienda — adesso
L’Omnibus VI modifica normative già in vigore, non ne crea di nuove. Per pianificare bene serve quindi distinguere quattro livelli, perché hanno una natura giuridica diversa e un peso operativo diverso.
In vigore Già obbligatorio
Discende dalle normative settoriali esistenti (Reg. 1223/2009 cosmetici, Reg. 1272/2008 CLP, Reg. UE 2019/1009 fertilizzanti). È vincolante oggi, indipendentemente dall’esito dell’Omnibus. Spesso è la parte sotto-pianificata.
1 gen 2028 Obbligo futuro certo
Discende dal CLP rivisto (Reg. UE 2024/2865, già adottato e in vigore dal 10 dicembre 2024) le cui date di applicazione sono state posticipate al 1° gennaio 2028 dal Reg. UE 2025/2439. La data è certa, gli obblighi sono noti, manca solo la finestra temporale di adeguamento.
In trilogo Condizionato
È quello che il PE propone con l’Omnibus VI. Diventerà vincolante solo se e quando Parlamento, Consiglio e Commissione troveranno l’accordo sul testo finale (atteso nel 2027). Da monitorare, non da implementare.
Operativa Consigliata
Sono raccomandazioni di project management, non obblighi di legge. Costruite a ritroso dalle scadenze normative per dare tempo realistico ad audit, redesign, validazioni e smaltimento scorte.
Promemoria — Obblighi vigenti spesso dimenticati nel discorso “Omnibus”
Prima di pianificare il futuro, conviene verificare la conformità ai quadri normativi attuali. Sono il punto di partenza di qualunque audit interno, e l’Omnibus non li sospende.
| Area | Obbligo già vincolante | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Cosmetici | Notifica dei nanomateriali alla Commissione sei mesi prima dell’immissione sul mercato. | Reg. 1223/2009, art. 16(3) |
| Cosmetici | Divieto delle sostanze classificate CMR cat. 1A, 1B e 2 con limitate deroghe; finestra di phase-out per i prodotti già sul mercato quando una sostanza è classificata CMR ex novo. | Reg. 1223/2009, art. 15 |
| Cosmetici | Etichettatura completa: PAO, ingredienti INCI, contenuto, durabilità, lotto, paese d’origine, funzione, avvertenze. | Reg. 1223/2009, art. 19 |
| Cosmetici | Notifica al CPNP (portale UE) prima dell’immissione sul mercato; designazione della Persona Responsabile; PIF e CPSR aggiornati. | Reg. 1223/2009, artt. 4, 11, 13 |
| CLP | Classificazione, etichettatura GHS (pittogrammi, frasi H/P), imballaggio sicuro per sostanze e miscele. | Reg. 1272/2008, artt. 5–35 |
| CLP | Classificazione secondo le nuove classi ED HH/ENV, PBT, vPvB, PMT, vPvM per le sostanze immesse sul mercato dal 1° maggio 2025 e miscele dal 1° maggio 2026. Sostanze esistenti entro 1 nov 2026; miscele esistenti entro 1 mag 2028. | Reg. delegato (UE) 2023/707 |
| CLP | Notifica della classificazione all’inventario C&L di ECHA per le sostanze immesse sul mercato. | Reg. 1272/2008, art. 40 |
| REACH | Schede di sicurezza (SDS) conformi all’Allegato II; obblighi di registrazione, comunicazione lungo la filiera. | Reg. 1907/2006 |
| Fertilizzanti | Conformità alle PFC e CMC, marcatura CE, documentazione tecnica, procedura di valutazione conformità. | Reg. UE 2019/1009 |
| Area / Funzione | Azione concreta | Priorità | Quando & tipo |
|---|---|---|---|
| CLPEtichette | Adeguare l’intero parco etichette ai nuovi requisiti del CLP rivisto: formato, leggibilità, presenza dei nuovi elementi obbligatori. Eventuale telefono fornitore se confermato dal trilogo. | Alta | Q3 2026Operativa ↓ 1 gen 2028Normativa |
| CLPClassificazione | Riclassificare il portfolio per le nuove classi di pericolo introdotte dal Reg. delegato (UE) 2023/707 — interferenti endocrini (ED HH/ENV cat. 1 e 2), PBT, vPvB, PMT, vPvM — e aggiornare la notifica C&L. Le scadenze hanno tempi propri, indipendenti dal “stop-the-clock” del CLP rivisto. | Alta | 1 nov 2026Sostanze ↓ 1 mag 2028Miscele |
| CLPPubblicità | Inserire i pittogrammi di pericolo in tutte le creatività pubblicitarie e nelle schede e-commerce di sostanze/miscele pericolose. | Alta | 2027Operativa ↓ 1 gen 2028Normativa |
| CLPImballaggi 10–125 ml | Censire SKU e monitorare la valutazione che la Commissione dovrà fare sulle riduzioni mirate per i piccoli formati. | Media | 2026–2027In trilogo |
| CosmeticiCMR | Continuare a rispettare il divieto CMR vigente (art. 15 Reg. 1223/2009); anticipare il phase-out perché il PE chiede tempi più stretti rispetto a oggi. | Alta | OggiIn vigore ↓ 2027 (atteso)In trilogo |
| CosmeticiNanomateriali | Continuare a notificare i nanomateriali sei mesi prima dell’immissione (art. 16 Reg. 1223/2009); prepararsi a tempistiche diverse se il PE conferma la modifica. | Alta | OggiIn vigore ↓ 2027 (atteso)In trilogo |
| CosmeticiOnline | Garantire già oggi le info art. 19 nelle schede prodotto online (durabilità, ingredienti); prevedere rafforzamento “chiare e visibili” se passa l’Omnibus. | Media | OggiIn vigore ↓ 2027 (atteso)In trilogo |
| FertilizzantiTecnico | Verificare la documentazione tecnica per nuovi materiali e metodi che potrebbero entrare nelle CMC ammesse. | Media | 2026–2027In trilogo |
| FertilizzantiIT | Predisporre formati e sistemi per il regime “digital-by-default” della documentazione. | Bassa | 2027In trilogo |
| TrasversalePratiche ECHA | Allineare i dossier aperti agli standard di completezza più stringenti — meno tolleranza, ma tempi certi. | Alta | In corsoOperativa |
| TrasversalePublic affairs | Monitorare i triloghi: il testo finale può ancora cambiare su CMR, etichette piccole, nanomateriali e telefono fornitore. | Media | 2026–2027Operativa |
Nota di lettura. Quando una riga mostra due step nella cella Quando & tipo, significa che l’azione attraversa categorie diverse: il primo step descrive l’obbligo o la milestone attuale, il secondo descrive la scadenza o l’obbligo che diventerà rilevante. Per i cosmetici, la prima cella “Oggi · In vigore” è il promemoria dell’obbligo già di legge; la seconda è ciò che cambierà se il trilogo conferma le posizioni del PE. Per il CLP, il primo step è la milestone operativa di preparazione, il secondo è la scadenza vincolante del CLP rivisto.
06I prossimi passaggi
Il Parlamento è ora pronto ad avviare i negoziati con gli Stati membri (Consiglio UE) sui due fascicoli — Omnibus chimico e regolamento ECHA. Il Consiglio aveva già adottato il proprio mandato sulla parte sostanziale dell’Omnibus VI il 5 novembre 2025: con il voto del PE i triloghi possono ora aprirsi formalmente. Il testo finale è atteso nel corso del 2027. La data di applicazione del CLP rivisto resta il 1° gennaio 2028, salvo ulteriori interventi.
Il pacchetto si inserisce in uno sforzo più ampio della Commissione per snellire la legislazione UE, in linea con il rapporto Draghi sulla competitività europea. Per chi opera nel settore, è il momento di trasformare il piano regolatorio in una roadmap interna con responsabilità definite — perché tra il voto di oggi e l’obbligo di domani ci sono meno di venti mesi.
È un grande passo nella direzione giusta. Stiamo introducendo una vera semplificazione mantenendo standard di sicurezza elevati.— Piotr Müller, relatore Commissione IMCO
Articolo basato sul comunicato stampa ufficiale del Parlamento europeo “Chemicals: MEPs want targeted simplification and a stronger EU chemicals agency” (rif. 20260424IPR41913), pubblicato a seguito della sessione plenaria del 29 aprile 2026. Disponibile su europarl.europa.eu.
Sono Fabio Lunghi, Chimico con Master in ‘Valutazione e controllo del rischio tossicologico’ all’Università di Pavia. Aiuto le aziende a navigare il complesso mondo della conformità normativa (REACH, CLP, Biocidi) attraverso consulenze mirate, valutazioni del rischio e formazione.