ECHA ha pubblicato 5 domande e risposte sulla Brexit e REACH

La mia azienda è un produttore di una sostanza, situata al di fuori dell’UE/SEE. Abbiamo nominato un rappresentante esclusivo, che si trova nel Regno Unito. Che cosa dobbiamo fare in preparazione dell’uscita del Regno Unito dall’UE?

È possibile nominare un nuovo rappresentante esclusivo, situato all’interno dell’UE-27/SEE. Ciò richiede che il vecchio e il nuovo rappresentante esclusivo collaborino per apportare un “cambiamento di entità giuridica” in REACH-IT. Questo deve essere fatto prima dell’uscita del Regno Unito dall’UE e essere notificato, senza indebito ritardo, all’ECHA (tramite la funzionalità “Modifica entità giuridica” in REACH-IT).

Data di modifica: 09/10/2018

ID: 1542

Versione: 1.0

La mia azienda è un produttore di una sostanza, situata al di fuori dell’UE/SEE. Distribuiamo la sostanza sul mercato UE/SEE attraverso un importatore con sede nel Regno Unito. Che cosa dobbiamo fare in preparazione dell’uscita del Regno Unito dall’UE?

Se la sostanza è stata registrata dall’importatore con sede nel Regno Unito, la sua registrazione non sarà più valida dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE. Ciò significa che la sostanza importata dovrà essere registrata da un’entità legale con sede nell’UE-27/SEE:

  • è possibile nominare un rappresentante esclusivo situato nell’UE-27 / EEA per effettuare la registrazione richiesta della sostanza importata, oppure
  • la sostanza può anche essere registrata direttamente dal/i suo/i importatore/i dell’UE-27/SEE.

Data di modifica: 09/10/2018

ID: 1541

Versione: 1.0

La mia azienda con sede nell’UE-27 acquista una miscela da una società con sede nel Regno Unito. Ai sensi dei regolamenti REACH e CLP, quale impatto avrà il ritiro del Regno Unito dall’UE su tali forniture?

Una volta che l’uscita del Regno Unito dall’UE entrerà in vigore il 30 marzo 2019, il tuo fornitore non potrà più qualificarsi come una società europea. Pertanto, sarà necessario chiedere al fornitore con sede nel Regno Unito se nominerà un rappresentante esclusivo per coprire le registrazioni REACH necessarie per le sostanze componenti della miscela. In caso contrario, sarà necessario presentare personalmente le registrazioni pertinenti come importatore per essere legalmente sul mercato interno dell’UE.

Per il regolamento CLP, ora sarai tu l’importatore e avrai quindi l’obbligo di garantire che la miscela importata sia correttamente classificata, etichettata e imballata. Potresti anche avere l’obbligo di notifica all’’inventario delle classificazioni e delle etichettature.

Data di modifica: 05/10/2018

ID: 1540

Versione: 1.0

La mia azienda con sede nel Regno Unito è un importatore di sostanze chimiche. Vorremmo continuare a fornire i nostri clienti nell’UE-27/EEA in seguito all’uscita del Regno Unito dall’UE. Quali sono le nostre opzioni?

In qualità di importatore con sede nel Regno Unito, in seguito all’uscita del Regno Unito dall’UE non si avranno obblighi di registrazione ai sensi del regolamento REACH, poiché solo i fabbricanti e gli importatori con sede nell’UE/SEE sono tenuti a registrare le loro sostanze in ambito REACH. Tuttavia, si può prendere in considerazione l’opportunità di trasferire la propria registrazione a un’entità legale con sede nell’UE-27/SEE, se tale trasferimento è il risultato di una modifica di entità giuridica, ossia l’attività di importazione viene trasferita a un’entità legale nell’UE-27/SEE.

Per quanto riguarda i tempi, questo trasferimento deve avvenire prima dell’uscita del Regno Unito dall’UE e tale attività deve essere notificata all’ECHA (tramite la funzionalità “Modifica entità giuridica” in REACH-IT) senza indebito ritardo. A seguito del trasferimento, l’entità legale con sede nel Regno Unito non è più autorizzata a beneficiare della registrazione (vale a dire che devono cessare le loro attività di importazione). Dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE, quando le società del Regno Unito non saranno più vincolate dal regolamento REACH, le importazioni potrebbero riprendere nel Regno Unito, in conformità con la relativa legge che sarà in vigore nel Regno Unito.

Se agisci anche da formulatore (cioè importi una sostanza da un paese terzo nel Regno Unito e includi la sostanza in una miscela esportata nell’UE-27/SEE), puoi nominare un rappresentante esclusivo (OR) per le quantità della sostanza che formuli in una miscela esportata nell’UE-27/SEE. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle domande e risposte 1464.

In alternativa, i clienti con sede nell’UE-27/SEE possono registrare le sostanze singolarmente come importatori e continuare a rifornirsi da voi.

Data di modifica: 05/10/2018

ID: 1539

Versione: 1.0

La mia azienda è un produttore con sede nel Regno Unito di sostanze chimiche. Vorrei continuare a fornire i miei clienti nell’UE-27/EEA in seguito all’uscita del Regno Unito dall’UE. Quali sono le mie opzioni?

In qualità di produttore con sede nel Regno Unito, in seguito all’uscita del Regno Unito dall’UE sarai considerato un produttore non UE. Solo i produttori e gli importatori con sede nell’UE/SEE hanno obblighi di registrazione. Tuttavia, se desideri continuare a fornire ai tuoi clienti con sede nell’UE-27/SEE, puoi prendere in considerazione una delle seguenti opzioni:

  • Come qualsiasi entità legale basata sul SEE, è possibile trasferire la registrazione esistente a un’entità legale UE-27/SEE, che mantiene il ruolo di produttore se questo trasferimento è il risultato di un cambiamento di entità giuridica, ovvero deve rientrare in uno dei seguenti scenari:
    • Il produttore con sede nel Regno Unito passa attraverso un’acquisizione o trasferimento nell’UE-27 / SEE.
    • Trasferimento infragruppo dell’intera operazione / attività di produzione (ad esempio trasferimento dell’attività da una società madre con sede nel Regno Unito ad una UE-27 / SEE-b

Per quanto riguarda i tempi di tale trasferimento, deve avvenire prima della data di uscita del Regno Unito dall’UE e tale attività deve essere notificata all’ECHA (tramite la funzionalità “Modifica entità giuridica” in REACH-IT) senza indebito ritardo. In entrambi i casi, a seguito del trasferimento, l’entità legale del Regno Unito non può più beneficiare della registrazione (vale a dire, devono cessare le attività di produzione). Dopo l’entrata in vigore dell’uscita del Regno Unito dall’UE, quando le società con sede nel Regno Unito non saranno più vincolate dal regolamento REACH, la produzione potrebbe riprendere nel Regno Unito, in conformità con la relativa legge che sarà in vigore nel Regno Unito.

  • È possibile nominare un rappresentante esclusivo (OR) all’interno dell’UE-27 / SEE. Per ulteriori dettagli (in particolare per quanto riguarda i tempi), fare riferimento alle domande e risposte 1464.
  • In alternativa, i clienti con sede nell’UE-27 / SEE possono continuare ad approvvigionarsi da te registrando la / e sostanza / e stessi / e, come importatori.

Nota bene: tali domande e risposte sono state pubblicate l’11/10/2018 da ECHA e potrebbero subire modifiche, aggiunte o variazioni in caso dovessero essere raggiunti nuovi/differenti accordi fra UE e Regno Unito. Vi consiglio di verificare sempre che le informazioni siano aggiornate dal sito di ECHA.

Pavia, 11 ottobre 2018.

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