REACH: il nuovo regolamento per gli aggiornamenti dei dossier

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Lo scorso 9 ottobre è stato pubblicato il regolamento (UE) 2020/1435 che stabilisce le tempistiche di aggiornamento dei dossier di registrazione REACH.

Il Regolamento REACH richiede alle aziende di aggiornare i loro dossier di registrazione di propria spontanea iniziativa “senza indebito ritardo” quando i dati sulle sostanze chimiche, la fascia di tonnellaggio o le informazioni aziendali sono cambiati. Oggi grazie a questo nuovo regolamento appena pubblicato – il regolamento (UE) 2020/1435 – il significato di “senza indebito ritardo” è stato chiarito e sono state fornite le spiegazioni di quelli che sono da considerare come punti di partenza per ciascuna scadenza di aggiornamento specificata nel nuovo regolamento.

Leggendo le nuove disposizione si osserva, ad esempio, che si applica un termine di 3 mesi per gli aggiornamenti di tipo amministrativo, come una modifica dello stato o dell’identità di un registrante. Invece si applica un tempo di 6, 9 o 12 mesi per gli aggiornamenti più complessi, ad esempio quando cambia la classificazione e l’etichettatura di una sostanza senza una classificazione armonizzata, oppure quando ci sono modifiche nella relazione sulla sicurezza chimica (CSR) o nella guida all’uso sicuro.

Quando ci sono più motivi per aggiornare un dossier di registrazione, è chiaramente richiesto un solo aggiornamento del dossier contenente tutte le modifiche richieste e, in questo caso, si applica la scadenza più lunga.
Queste nuove scadenze si applicano anche alle modifiche alle sostanze precedentemente notificate ai sensi della direttiva sulle sostanze pericolose (NONS), che sono considerate registrate ai sensi del Regolamento REACH.

L’Agenzia consiglia alle aziende di adottare dei sistemi di monitoraggio che consentano loro di identificare rapidamente le modifiche che richiedono un aggiornamento del dossier.
Le aziende dovrebbero inoltre tenere traccia di questi aggiornamenti, in modo da poter dimostrare, in caso di ispezione, che sono stati effettuati gli aggiornamenti necessari per tutte le loro sostanze.

Il nuovo regolamento di attuazione entrerà in vigore a 60 giorni dal 9 ottobre.

Le modifiche prese in considerazione dal nuovo regolamento riguardano:

  • Modifiche dello stato giuridico o dell’identità del dichiarante
  • Modifiche della composizione della sostanza
  • Modifiche della fascia di tonnellaggio
  • Nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati
  • Nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per l’ambiente
  • Modifiche della classificazione e dell’etichettatura della sostanza registrata
  • Aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro
  • Proposte di sperimentazione prima di effettuare uno dei test di cui all’allegato IX o X
  • Modifiche per quanto riguarda l’accesso consentito alle informazioni nella registrazione
  • Aggiornamenti che comportano sperimentazioni supplementari
  • Altri aggiornamenti combinati
  • Aggiornamenti delle trasmissioni comuni
  • Aggiornamenti a seguito di una modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 1907/2006 conformemente all’articolo 131 di tale regolamento.

Fonte: ECHA.

Scarica il nuovo regolamento

Pavia, 13 ottobre 2020.

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