Regolamento CLP: cosa sono i principi ponte?

Principi-ponte

I principi ponte servono per la classificazione delle miscele quando non sono disponibili dati sperimentali per la miscela in quanto tale.

Quando la miscela stessa non è stata sottoposta a prove sperimentali per determinarne le proprietà pericolose, ma esistono dati sufficienti su miscele analoghe che sono già state sottoposte a prove e sulle singole sostanze pericolose che compongono la miscela che consentono di caratterizzare adeguatamente i pericoli della miscela, tali dati sono utilizzati applicando i seguenti principi ponte (riferimento giuridico all’articolo 9, paragrafo 4, del Regolamento CLP) per ciascuna delle singole classi di pericolo riportate nelle parti 3 e 4 del presente allegato (ad eccezione per eventuali disposizioni specifiche relative alle miscele in ciascuna classe di pericolo).

Diluizione

Se una miscela sottoposta a test viene diluita con una sostanza (diluente) appartenente a una categoria di pericolo equivalente o inferiore a quella del componente meno pericoloso e che si ritiene non debba alterare la classificazione di altri componenti,

  • la nuova miscela è classificata come equivalente alla miscela originale; o
  • è applicato il metodo di classificazione delle miscele specificato in ciascuna sezione della parte 3 e della parte 4 dell’Allegato I del CLP quando esistono dati per tutti i componenti della miscela o per alcuni di essi; o
  • in caso di tossicità acuta, il metodo di classificazione delle miscele basato sui loro componenti (formula di additività).

Lotti di fabbricazione

La categoria di pericolo di un lotto di fabbricazione di una miscela sottoposto a test può essere considerata sostanzialmente equivalente a quella di un altro lotto dello stesso prodotto commerciale non sottoposto a test, fabbricato da o sotto il controllo dello stesso fornitore, a meno che vi sia ragione di ritenere che vi siano variazioni significative tali da modificare la classificazione di pericolo del lotto non sottoposto a test. In tal caso, occorre procedere a una nuova valutazione.

Concentrazione di miscele altamente pericolose

Nel caso della classificazione delle miscele di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 3.10 e 4.1 dell’Allegato I del Regolamento CLP, se una miscela sottoposta a test è classificata nella categoria o sottocategoria di pericolo più elevata e la concentrazione dei componenti della miscela sottoposta a test appartenenti a tale categoria o sottocategoria è aumentata, la nuova miscela risultante, non sottoposta a test, deve essere classificata in tale categoria o sottocategoria, senza prove supplementari.

Interpolazione all’interno di una categoria di pericolo

Nel caso della classificazione di miscele di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 3.10 e 4.1 dell’Allegato I del Regolamento CLP, se di tre miscele (A, B e C) i cui componenti sono identici le miscele A e B sono state sottoposte a test e appartengono alla stessa categoria di pericolo e la miscela C non è stata sottoposta a test e contiene gli stessi componenti pericolosi delle miscele A e B ma in concentrazioni intermedie rispetto alle concentrazioni nelle miscele A e B, la miscela C è considerata appartenente alla stessa categoria di pericolo delle miscele A e B.

Miscele sostanzialmente simili

Nel seguente caso:

a) due miscele contenenti ciascuna due componenti:
i) A + B
ii) C + B;

b) la concentrazione del componente B è essenzialmente la stessa in entrambe le miscele;

c) la concentrazione del componente A nella miscela i) è uguale a quella del componente C nella miscela ii);

d) per A e C si dispone di dati relativi ai pericoli sostanzialmente equivalenti, ossia A e C appartengono alla stessa categoria di pericolo e non si ritiene che possano influire sulla classificazione dei pericoli di B.

Se la miscela i) o ii) è già classificata in base ai dati ottenuti tramite il test, l’altra miscela va classificata nella stessa categoria di pericolo.

Revisione della classificazione qualora la composizione di una miscela sia mutata

Sono definite le seguenti variazioni della concentrazione iniziale per l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera a):

Variazione ammessa della concentrazione iniziale del componente

≤ 2,5 %                                ± 30 %
2,5 < C ≤ 10 %                    ± 20 %
10 < C ≤ 25 %                     ± 10 %
25 < C ≤ 100 %                   ± 5 %

Aerosol

In caso di classificazione delle miscele di cui alle sezioni 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8 e 3.9 dell’Allegato I del Regolamento CLP, una miscela sotto forma di aerosol è classificata nella stessa categoria di pericolo della miscela in altra forma, a condizione che il gas propellente aggiunto non alteri le proprietà pericolose della miscela al momento della vaporizzazione e sia scientificamente dimostrato che la pericolosità della sostanza, sotto forma di aerosol, non risulta aumentata.

Fonte: Regolamento CLP.

Pavia, 15 settembre 2020.

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