Regolamento REACH: obblighi degli utilizzatori a valle

Gli obblighi e le azioni principali a carico degli utilizzatori a valle sono presentati nella tabella sottostante.

A seconda delle circostanze e talvolta anche delle scelte compiute, l’utilizzatore a valle potrebbe dover adempiere a uno o più dei seguenti obblighi:

  • identificare e applicare le misure appropriate descritte nelle schede di sicurezza ricevute;
  • chi riceve uno scenario d’esposizione, o informazioni da esso derivate, deve verificare se l’uso attuale della sostanza è contemplato nello scenario d’esposizione e se vi è conformità con le condizioni in esso descritte;
  • se l’uso non è contemplato da uno scenario d’esposizione, comunicare con il proprio fornitore al fine di far rientrare il proprio uso in uno scenario d’esposizione oppure intraprendere un’altra azione prevista da REACH;
  • contattare i fornitori nell’eventualità in cui si entri in possesso di nuove informazioni sulla pericolosità della sostanza o della miscela, o si ritenga che le misure di gestione dei rischi non siano adeguate;
  • se si immettono sul mercato sostanze o miscele oppure si è un produttore di articoli, trasmettere ai propri clienti informazioni adeguate per consentirne l’uso sicuro;
  • conformarsi agli obblighi relativi all’autorizzazione o restrizione della sostanza in uso. Le informazioni e le condizioni pertinenti a cui attenersi sono indicate dal proprio fornitore, generalmente nella scheda di dati di sicurezza.

Inoltre, per facilitare la comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento, l’utilizzatore a valle deve comunicare ai dichiaranti (preferibilmente mediante la propria organizzazione di settore) i propri usi tipici e le condizioni d’uso della sostanza prima della registrazione, in modo che possano basare la valutazione della sicurezza chimica e i conseguenti scenari d’esposizione su informazioni realistiche provenienti dagli attori a valle della catena di approvvigionamento.

Gli obblighi riguardanti l’identificazione e l’applicazione delle misure di riduzione dei rischi, le valutazioni della sicurezza chimica degli utilizzatori a valle e l’obbligo di fornire informazioni sono descritti nel titolo V del regolamento REACH.

Nel titolo IV del REACH sono descritti gli obblighi in materia di informazioni all’interno della catena di approvvigionamento, compresa la compilazione delle schede di sicurezza. Le disposizioni dei titoli IV e V non si applicano a determinate sostanze e miscele che comportano un rischio minimo, per le quali l’uso sicuro è regolamentato da altre norme, oppure che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento REACH.

Ulteriori informazioni: linea guida ECHA per gli utilizzatori a valle

Pavia, 19 settembre 2018.

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