Un detersivo, una fiala da laboratorio e una cartuccia per stampante: che cosa cambia sulle loro etichette con il pacchetto di semplificazione votato dal Parlamento europeo il 22 ottobre, regola per regola e scadenza per scadenza.
Etichette dei prodotti per il pubblico
Testo approvato dal Parlamento europeo il 22 ottobre 2026, in attesa del voto formale del Consiglio.
Key points
- Con l’Omnibus VI, il pacchetto di semplificazione approvato dal Parlamento europeo il 22 ottobre 2026, sulle etichette dei prodotti pericolosi venduti al pubblico la x minuscola dovrà essere alta almeno 1,2 millimetri, 0,9 sulle confezioni fino a 125 millilitri.
- La pubblicità al pubblico dovrà mostrare pittogrammi o avvertenza e invitare a leggere l’etichetta, mentre sugli imballaggi interni con misure imposte dalla funzione, come alcune cartucce, tutto tranne i pittogrammi potrà stare solo online, con la scatola etichettata per intero.
- Le regole sul formato scatteranno 18 mesi dopo l’entrata in vigore, verso metà 2028, il contatto digitale dopo 36, mentre i prodotti con il formato di oggi immessi sul mercato entro i 18 mesi potranno restare così fino ai 42.
Il 22 ottobre 2026 il Parlamento europeo ha approvato l’Omnibus VI, sesto pacchetto di semplificazione della Commissione europea, che modifica quattro regolamenti sui prodotti chimici. Fra questi c’è il CLP, il regolamento su classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose. Per il CLP il testo, proposto l’8 luglio 2025 e concordato a giugno con i governi riuniti nel Consiglio dell’Unione, riscrive soprattutto l’etichetta. Sull’etichetta CLP dei prodotti venduti al pubblico la x minuscola dovrà essere alta almeno 1,2 millimetri, 0,9 sulle confezioni fino a 125 millilitri. Le regole sul formato scatteranno dopo 18 mesi dall’entrata in vigore, verso metà 2028. L’Omnibus sostituisce le regole più severe decise nel 2024 su formato e pubblicità, rinviate perché giudicate troppo onerose.
Per i consumatori l’etichetta è di solito l’unica fonte di informazioni a portata di mano, come riconosce il testo approvato dal Parlamento. Le novità si capiscono meglio seguendo tre prodotti. Un flacone di detersivo da 1 litro mostra che cosa cambia per le lettere dell’etichetta, i recapiti del fornitore, la pubblicità e la vendita online. Una fiala da 5 millilitri di un reagente da laboratorio racconta le deroghe per i contenitori più piccoli, mentre una cartuccia d’inchiostro per stampante, l’esempio scelto dallo stesso Consiglio, potrebbe portare quasi tutta l’etichetta solo in forma digitale. A fine ottobre l’Omnibus aspettava ancora il voto formale del Consiglio e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il detersivo e l’etichetta CLP sullo scaffale
Sul flacone di detersivo l’etichetta ha già un contenuto fisso. Ci sono, fra l’altro, il nome del prodotto, i pittogrammi di pericolo, l’avvertenza «Pericolo» o «Attenzione», le indicazioni di pericolo con codice H, i consigli di prudenza con codice P e il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fornitore.
Anche le misure esistono da anni. Per un imballaggio fino a 3 litri il CLP chiede un’etichetta di almeno 52 per 74 millimetri «possibilmente», cioè se il contenitore lo permette: la guida all’etichettatura dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ammette etichette più piccole solo se lo spazio non basta. Lo stesso vale per i pittogrammi, che devono misurare almeno 16 per 16 millimetri quando l’etichetta lo consente e mai meno di 10 per 10. Oltre i 3 litri le misure sono minimi obbligatori, da 74 per 105 millimetri fino a 148 per 210 oltre i 500 litri. Né la revisione del CLP del 2024 né l’Omnibus hanno toccato queste misure. Per le lettere il regolamento chiede soltanto che siano chiare, indelebili, ben distinte dallo sfondo e facili da leggere per dimensione e spaziatura.
La revisione del 2024, il regolamento (UE) 2024/2865, voleva rendere misurabili anche le scritte. Il regolamento aggiungeva alla tabella delle misure un’altezza minima delle lettere che cresceva con la capacità dell’imballaggio, da 1,2 millimetri per le confezioni fino a 0,5 litri a 2 millimetri per quelle oltre i 50 litri. La revisione chiedeva poi lettere nere su fondo bianco, un solo tipo di carattere senza grazie e una distanza fra le righe pari almeno al 120 per cento della dimensione del carattere. Le nuove regole dovevano valere dal 1° gennaio 2027. Il regolamento (UE) 2025/2439, il cosiddetto stop-the-clock approvato in attesa dell’Omnibus, le ha rinviate al 1° gennaio 2028.
Per le lettere la Commissione aveva proposto di cancellare ogni misura obbligatoria. Parlamento e Consiglio hanno scelto una via di mezzo. La soglia di 1,2 millimetri per i prodotti venduti al pubblico riguarda l’altezza della x, cioè delle lettere minuscole senza aste come la x o la o. Il minimo scende a 0,9 millimetri per gli imballaggi più piccoli, fino a 125 millilitri. Per i prodotti destinati ai professionisti non c’è un numero. Ogni etichetta dovrà poi rispettare criteri generali: un colore che contrasti con lo sfondo, un solo tipo di carattere leggibile e senza grazie, spazi adeguati fra lettere e righe e una dimensione dei caratteri adatta all’etichetta e a chi userà il prodotto.
«mantenere maggiori garanzie nei prodotti destinati al grande pubblico»
Consiglio dell’Unione europea, comunicato stampa, 17 giugno 2026
Per il flacone da 1 litro la differenza si misura in decimi di millimetro. La revisione del 2024 chiedeva un’altezza della x di 1,4 millimetri; l’Omnibus ne chiede 1,2. Con l’Arial, il carattere di questo articolo, una x alta 1,2 millimetri corrisponde a un corpo di circa 6,6 punti, mentre un carattere con la x più bassa richiede un corpo maggiore. Il nero su bianco e la distanza minima fra le righe escono dalle regole, quindi un’etichetta azzurra con lettere blu scuro resta ammessa se il contrasto basta.
Figura 1
Quanto devono essere alte le lettere
Altezza minima della x negli elementi dell’etichetta previsti dal CLP, in millimetri, secondo la capacità dell’imballaggio.
L’etichetta del detersivo cambierà anche nell’angolo dei recapiti. Dopo 36 mesi dall’entrata in vigore, accanto al nome e all’indirizzo del fornitore dovrà comparire un contatto digitale, cioè un canale online gratuito e aggiornato come un indirizzo di posta elettronica o un modulo su un sito web. Il canale dovrà essere raggiungibile senza registrarsi e senza scaricare o usare applicazioni specifiche del fornitore. Le premesse del testo approvato escludono dal contatto digitale risposte automatiche, chatbot, numeri di fax e linee telefoniche con risposta automatica. Il numero di telefono può mancare sull’etichetta se è direttamente disponibile attraverso il contatto digitale, per esempio nella risposta automatica a un messaggio di posta o sulla pagina web indicata.
Il fornitore avrà anche un termine preciso per cambiare l’etichetta. Quando una nuova valutazione porta a una classificazione più severa, oggi il fornitore deve aggiornare l’etichetta «senza indebito ritardo». La revisione del 2024 aveva aggiunto un limite di 6 mesi – rinviato anch’esso dallo stop-the-clock – e la Commissione aveva proposto di cancellarlo perché il termine sembrava impossibile da rispettare nelle catene di fornitura complesse. Il testo approvato mantiene l’obbligo di aggiornare senza indebito ritardo, ma con un limite massimo di 15 mesi dal momento in cui il fornitore ottiene o riceve i risultati della valutazione. Lo stesso testo chiede ai fornitori di comunicare la modifica lungo la catena. Le sue premesse spiegano che il tempo in più serve soprattutto alle piccole e medie imprese, che spesso affidano la stampa delle etichette a ditte esterne.
Figura 2
L’etichetta del detersivo con l’Omnibus
Che cosa resta e che cosa cambia su un’etichetta di 52 per 74 millimetri, la misura minima per gli imballaggi fino a 3 litri quando il contenitore lo permette.
- EtichettaFino a 3 litri almeno 52 × 74 millimetri «possibilmente», cioè ogni volta che il contenitore lo permette. Oltre i 3 litri i minimi sono obbligatori, da 74 × 105 millimetri in su.
invariata - PittogrammaAlmeno 16 × 16 millimetri quando l’etichetta lo consente, come in questo disegno, mai meno di 10 × 10: sono i lati del rombo. Ogni pittogramma deve coprire almeno un quindicesimo della superficie minima dell’etichetta.
invariato - TestoAltezza della x di almeno 1,2 millimetri (la revisione del 2024 chiedeva 1,4) e un colore in contrasto con lo sfondo: il nero su bianco previsto nel 2024 non è ripreso dall’Omnibus.
dopo 18 mesi - RecapitiNome, indirizzo e contatto digitale del fornitore. Il numero di telefono serve solo se non è direttamente disponibile attraverso il contatto digitale.
dopo 36 mesi
Dalla pubblicità al negozio online
Oggi l’articolo 48 del CLP chiede alla pubblicità di una sostanza pericolosa di citarne le classi o le categorie di pericolo. La pubblicità di una miscela, come il detersivo, deve indicare il tipo di pericolo solo se permette l’acquisto senza vedere l’etichetta. La revisione del 2024 voleva in ogni pubblicità le indicazioni di pericolo e, in quella visiva, pittogrammi e avvertenza, ma lo stop-the-clock ha rinviato anche questa regola. Con l’Omnibus ogni pubblicità di un prodotto pericoloso rivolta al pubblico dovrà riportare i pittogrammi di pericolo oppure l’avvertenza, insieme alla frase «Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto», già prevista per biocidi e prodotti fitosanitari. Restano fuori le pubblicità rivolte solo ai professionisti; per riconoscerle conta anche il contesto, per esempio una fiera o una rivista di settore.
Nel negozio online il cambiamento è più netto. Nel 2020 gli ispettori di 29 paesi europei hanno controllato le offerte online di prodotti chimici nel progetto REF-8 del Forum, la rete delle autorità nazionali che fa capo all’ECHA. Su 2.752 offerte controllate per le regole sulla pubblicità, 2.065, cioè il 75 per cento, non erano in regola; in 1.321, il 48 per cento, l’annuncio non dava alcuna informazione sui pericoli. Con l’articolo 48 bis, introdotto nel 2024, rinviato anch’esso e riscritto dall’Omnibus, l’offerta di vendita a distanza rivolta al pubblico dovrà indicare in modo chiaro e visibile gli elementi dell’etichetta, dai pittogrammi ai consigli di prudenza. La regola vale anche per le offerte destinate ai professionisti quando un privato può concludere l’acquisto.
Figura 3
Che cosa deve dire la pubblicità
Le informazioni sui pericoli richieste negli annunci e nelle offerte di vendita a distanza dei prodotti chimici pericolosi.
| Caso | Oggi | Revisione del 2024 | Omnibus VI |
|---|---|---|---|
| Pubblicità di una sostanza pericolosa | Le classi o le categorie di pericolo | Pittogrammi, avvertenza, indicazioni di pericolo e frasi EUH. Al pubblico anche «Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto» | Al pubblico: «Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto» con i pittogrammi o l’avvertenza |
| Pubblicità di una miscela pericolosa | Il tipo di pericolo, solo se permette l’acquisto senza vedere l’etichetta | Come per le sostanze, in ogni pubblicità | Come per le sostanze |
| Pubblicità rivolta solo ai professionisti | Le stesse regole | Le stesse regole | Nessuna informazione obbligatoria, se non è rivolta anche al pubblico |
| Offerta di vendita a distanza | Le regole della pubblicità | Tutti gli elementi dell’etichetta, in ogni vendita a distanza | Tutti gli elementi dell’etichetta nelle offerte al pubblico e in quelle per professionisti aperte ai privati |
| Da quando | In vigore | Rinviata al 1° gennaio 2028, non ancora applicata | 18 mesi dopo l’entrata in vigore |
La fiala da 5 millilitri
La fiala di un reagente venduta a un laboratorio universitario, dentro una scatola con l’etichetta completa, segue una regola tutta sua, introdotta nel 2013. Il regolamento (UE) n. 487/2013 – uno degli aggiornamenti tecnici del CLP – permette di togliere quasi tutti gli elementi dell’etichetta dall’imballaggio interno fino a 10 millilitri. La deroga vale quando il prodotto è fornito a distributori o utilizzatori professionali per ricerca o controllo di qualità e l’imballaggio esterno è etichettato per intero. Sulla fiala resta l’identificatore del prodotto, cioè per una sostanza il nome con un numero di identificazione. Restano anche, se applicabili, quattro pittogrammi: la bomba, la corrosione, il teschio e la sagoma umana con la stella. Se i pittogrammi sono più di due, il teschio e la sagoma possono avere la precedenza sulla bomba e sulla corrosione.
Dal 1° luglio 2026, con la revisione del 2024, la deroga vale anche per i prodotti che non rientrano in certe classi di pericolo per la salute. Le classi escluse sono la tossicità acuta, la corrosione cutanea, le lesioni oculari gravi, la sensibilizzazione respiratoria e la tossicità per organi bersaglio, tranne la categoria più lieve per l’esposizione singola. Sono esclusi anche il pericolo in caso di aspirazione, gli effetti cancerogeni, mutageni e sulla riproduzione e l’interferenza endocrina per la salute umana. Secondo le premesse dell’Omnibus, il legislatore doveva semplificare le regole del 2024 sulle piccole confezioni e chiarire quando la scatola esterna debba portare l’etichetta completa. Il nuovo testo, valido dall’entrata in vigore, distingue tre casi.
Il primo caso riguarda i prodotti per la ricerca o il controllo di qualità, il secondo quelli che richiedono le frasi EUH dell’allegato II del CLP – indicazioni supplementari obbligatorie – ma restano fuori dalle classi escluse. In entrambi, con la scatola etichettata per intero, sulla fiala bastano l’identificatore e, se applicabili, i quattro pittogrammi. Il terzo caso riguarda le confezioni fino a 10 millilitri di prodotti fuori dalle classi escluse e senza frasi EUH dell’allegato II; per queste confezioni l’etichetta completa può mancare anche senza una scatola esterna. Sulla confezione bastano allora l’identificatore e, se applicabili, la bomba o la corrosione.
Figura 4
Che cosa resta sulla fiala
Le regole dell’Omnibus per le confezioni fino a 10 millilitri, valide dall’entrata in vigore.
Il contenuto della confezione supera i 10 millilitri?
Etichetta secondo le regole generali
la deroga dei 10 ml non si applicaIl prodotto serve alla ricerca o al controllo di qualità e la scatola esterna è etichettata per intero?
Sulla fiala l’identificatore e, se applicabili, GHS01, GHS05, GHS06 o GHS08
regola del 2013, riformulataIl prodotto rientra in una delle classi di pericolo escluse dalla deroga?
Etichetta secondo le regole generali
la deroga dei 10 ml non si applicaIl prodotto richiede frasi EUH dell’allegato II del CLP?
Con la scatola etichettata per intero, sulla fiala l’identificatore e, se applicabili, GHS01, GHS05, GHS06 o GHS08
senza scatola valgono le regole generaliSulla confezione l’identificatore e, se applicabili, GHS01 o GHS05
anche senza scatola esternaPer i caratteri la fiala del laboratorio, che non è venduta al pubblico, non ha un minimo numerico e segue i criteri generali di leggibilità. Venduto ai privati in una confezione fino a 125 millilitri, lo stesso reagente dovrebbe invece rispettare gli 0,9 millimetri di altezza della x.
La cartuccia e l’etichetta digitale
La cartuccia d’inchiostro è il caso citato dal Consiglio nel comunicato del 17 giugno 2026. Il contenitore deve avere forma e dimensioni precise per entrare nella stampante, quindi l’etichetta completa può non starci. La revisione del 2024 ha introdotto l’etichetta digitale, applicabile dal 1° luglio 2026 e raggiungibile da un supporto dati stampato sulla confezione, come un codice QR. Per ora però solo le informazioni supplementari facoltative possono stare esclusivamente online. L’Omnibus aggiunge a queste informazioni il numero di telefono e, quando l’etichetta indica più fornitori, i dati dei fornitori aggiuntivi, purché sull’etichetta stampata resti indicato il fornitore stabilito nell’Unione che risponde del prodotto.
Per gli imballaggi interni con dimensioni e superficie vincolate dalla loro funzione, come può essere una cartuccia, l’Omnibus va oltre. Tutti gli elementi dell’etichetta tranne i pittogrammi possono stare solo sull’etichetta digitale. Il supporto dati deve comparire sull’imballaggio interno e anche su quello esterno o su un cartellino legato al prodotto. L’imballaggio esterno o il cartellino riporta l’etichetta completa. La frase «Maggiori informazioni sui pericoli disponibili online» o una frase simile accompagna solo il supporto dati esterno.
Figura 5
Che cosa può stare solo online
Gli elementi dell’etichetta che il fornitore può mettere soltanto sull’etichetta digitale, senza stamparli.
| Caso | Oggi (revisione del 2024) | Omnibus, ogni etichetta | Omnibus, imballaggi interni vincolati |
|---|---|---|---|
| Pittogrammi di pericolo | stampati | stampati | stampati |
| Identificatore del prodotto, avvertenza, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza | stampati | stampati | anche solo online |
| Fornitore stabilito nell’Unione | stampato | stampato | anche solo online |
| Altri fornitori | stampati | anche solo online | anche solo online |
| Numero di telefono | stampato | anche solo online | anche solo online |
| Informazioni supplementari facoltative | anche solo online | anche solo online | anche solo online |
| Imballaggio esterno o cartellino | nessuna regola specifica per l’imballaggio esterno | nessuna regola specifica per l’imballaggio esterno | etichetta completa e supporto dati con la frase «Maggiori informazioni sui pericoli disponibili online» o una frase analoga, che sull’imballaggio interno non serve |
Il calendario delle nuove etichette
Nel testo approvato le scadenze sono ancora mesi contati dall’entrata in vigore, che arriva 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta: le date precise compariranno solo nel testo pubblicato. Il comunicato del Consiglio di giugno parlava di un’unica data – il 1° gennaio 2030 – ma il testo approvato dal Parlamento non la contiene. Le nuove regole per i contenitori fino a 10 millilitri valgono dall’entrata in vigore. Dopo 18 mesi diventano obbligatori l’altezza minima delle lettere e gli altri criteri di formato, le regole su pubblicità e vendite online e il termine di 15 mesi per gli aggiornamenti. Dopo 36 mesi arrivano il contatto digitale e le nuove possibilità dell’etichetta digitale, per esempio per alcune cartucce.
Per le scorte il testo concede margini lunghi. Fino alla fine del mese in cui scadono i 18 mesi, i fornitori possono seguire le regole di oggi oppure già quelle nuove. I prodotti immessi sul mercato, cioè forniti a terzi, prima di quel termine con il formato attuale non devono essere rietichettati fino a 42 mesi dopo l’entrata in vigore; per il contatto digitale, chi immette i prodotti prima dei 36 mesi ha tempo fino a 60 mesi. Se la Gazzetta pubblicherà il regolamento tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, i 18 mesi cadranno intorno alla metà del 2028, i 36 all’inizio del 2030 e i 60 all’inizio del 2032.
Figura 6
Il calendario dell’Omnibus per il CLP
Le scadenze in mesi dall’entrata in vigore: in blu le regole nuove, in ocra la fine delle scorte con le etichette di oggi.
Fiale e confezioni fino a 10 ml
Subito
Le nuove regole sui piccoli imballaggi valgono dall’entrata in vigore, 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta.
allegato I, punti da 5 a 9 · articolo 6, paragrafo 1
Formato, pubblicità, vendite online
18 mesi
Altezza minima della x e criteri di leggibilità, frase e pittogrammi o avvertenza nella pubblicità, elementi dell’etichetta nelle offerte online, 15 mesi al massimo per gli aggiornamenti.
indicativamente metà 2028 · articolo 6, paragrafo 2
Contatto digitale ed etichetta digitale
36 mesi
Contatto digitale sull’etichetta, telefono solo se non raggiungibile online, più elementi solo sull’etichetta digitale, per esempio su alcune cartucce.
indicativamente inizio 2030 · articolo 6, paragrafo 3
Scorte con il formato di oggi
42 mesi
I prodotti con il formato attuale immessi sul mercato prima della fine del mese in cui scadono i 18 mesi non devono essere rietichettati fino ai 42 mesi.
indicativamente metà 2030 · articolo 61, paragrafo 9, del CLP
Scorte senza contatto digitale
60 mesi
I prodotti senza contatto digitale immessi sul mercato prima della scadenza dei 36 mesi non devono essere rietichettati fino ai 60 mesi.
indicativamente inizio 2032 · articolo 61, paragrafo 10, del CLP
Il primo detersivo con le lettere misurate al decimo di millimetro può arrivare sugli scaffali poco dopo l’entrata in vigore. L’ultimo flacone con l’etichetta di oggi potrà restarci all’incirca fino alla metà del 2030.
Riferimenti
Parlamento europeo, Posizione definita in prima lettura il 22 ottobre 2026 in vista dell’adozione del regolamento (UE) 2026/… che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009, (UE) 2019/1009 e (UE) 2024/2865 per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici, P10_TA(2026)0362, 22 ottobre 2026, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2026-0362_IT.html
Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici, COM(2025) 531 final, 8 luglio 2025, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52025PC0531
Consiglio dell’Unione europea, Semplificazione delle prescrizioni per i prodotti chimici: il Consiglio e il Parlamento raggiungono un accordo, comunicato stampa, 17 giugno 2026, https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2026/06/17/council-and-parliament-strike-deal-to-simplify-requirements-for-chemical-products/
Parlamento europeo e Consiglio, Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 353, 31 dicembre 2008, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32008R1272
Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Guida all’etichettatura e all’imballaggio a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, versione 4.2, marzo 2021, https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65
Parlamento europeo e Consiglio, Regolamento (UE) 2024/2865 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 20 novembre 2024, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2865
Parlamento europeo e Consiglio, Regolamento (UE) 2025/2439 che modifica il regolamento (UE) 2024/2865 per quanto riguarda le date di applicazione e le disposizioni transitorie, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 3 dicembre 2025, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2439
Commissione europea, Regolamento (UE) n. 487/2013 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 149, 1° giugno 2013, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0487
Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Forum REF-8 project report on enforcement of CLP, REACH and BPR duties related to substances, mixtures and articles sold online, ECHA-21-R-10-EN, dicembre 2021, https://echa.europa.eu/documents/10162/17088/project_report_ref-8_en.pdf/ccf2c453-da0e-c185-908e-3a0343b25802
Sono Fabio Lunghi, Chimico con Master in ‘Valutazione e controllo del rischio tossicologico’ all’Università di Pavia. Aiuto le aziende a navigare il complesso mondo della conformità normativa (REACH, CLP, Biocidi) attraverso consulenze mirate, valutazioni del rischio e formazione.