Accordo trilogo · 16 giugno 2026
Il negoziato tra Parlamento e Consiglio si è chiuso con un compromesso che semplifica le regole su classificazione, etichettatura e imballaggio dei prodotti chimici, cosmetici e fertilizzanti. Per le aziende il calendario si stira al 2030, ma le tempistiche del phase-out CMR e i requisiti tecnici di etichetta diventano molto più precisi.
Key Points
- Il 16 giugno 2026 Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio al trilogo sull’Omnibus VI. Ora servono solo le ratifiche formali, previste entro il 2026.
- La data di applicazione dei tre regolamenti (CLP rivisto, cosmetici, fertilizzanti) viene allineata al 1° gennaio 2030 (era 1° gennaio 2028 per il CLP).
- Per le sostanze CMR nei cosmetici il phase-out diventa scaglionato e dettagliato: 6+12 mesi senza richiesta di deroga, 3+9 se la deroga è rifiutata per sicurezza, 24+36 se rifiutata per disponibilità di alternative.
- Per le etichette CLP arrivano specifiche tecniche concrete: x-height ≥ 1,2 mm per il pubblico, ≥ 0,9 mm sotto i 125 ml, etichette digitali ammesse sotto i 10 ml (i pittogrammi restano fisici).
- 15 mesi per aggiornare le etichette dopo una classificazione più severa, invece del vago “senza indebito ritardo” della proposta della Commissione.
- Sui cosmetici resta la notifica preventiva dei nanomateriali (senza vincolo dei 6 mesi); nessuna esenzione CMR per esposizione orale o inalatoria.
- Sui fertilizzanti mantenuto l’obbligo di registrazione REACH per sostanze con classificazione armonizzata particolarmente nocive; modernizzati i materiali costituenti (microrganismi, sottoprodotti animali, polimeri).
- Le scadenze normative oggi certe sono il 1° novembre 2026 (sostanze, nuove classi di pericolo dal Reg. delegato 2023/707), il 1° maggio 2028 (miscele, stesse classi) e il 1° gennaio 2030 (Omnibus VI).
Martedì 16 giugno 2026 i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio UE hanno raggiunto un accordo provvisorio al trilogo sull’Omnibus VI, il pacchetto che riscrive le regole su classificazione, etichettatura e imballaggio dei prodotti chimici (CLP), sui cosmetici e sui fertilizzanti. L’accordo segue il “stop the clock” di fine 2025 — che aveva già posticipato il CLP rivisto al 1° gennaio 2028 — e sposta ora la data di applicazione dei tre regolamenti al 1° gennaio 2030, per allinearli.
Il messaggio politico tiene la linea già tracciata dal voto del PE del 29 aprile 2026: semplificazione, ma mirata. Dove la Commissione chiedeva di eliminare in modo orizzontale, Parlamento e Consiglio hanno mantenuto in piedi obblighi specifici per il consumatore (etichette leggibili, pittogrammi in pubblicità, notifica nanomateriali) e hanno reso più stretto il phase-out CMR rispetto a quanto proposto dalla Commissione. Per le imprese significa che il testo che andrà in adozione formale entro fine 2026 — e che entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione in GUUE — non è una pura deregulation.
Con questo accordo abbiamo dimostrato che semplificazione e alto livello di protezione possono andare di pari passo.— Dimitris Tsiodras, relatore Commissione ENVI (post-trilogo, 17 giugno 2026)
01Etichette: dimensioni minime, formati piccoli, scadenze di aggiornamento
L’accordo trilogo entra nel dettaglio tecnico dei requisiti di etichetta del CLP rivisto, con specifiche che le aziende devono iniziare a tradurre in template grafici subito.
Leggibilità: nasce la regola della x-height
Per le sostanze fornite al pubblico, il testo dell’etichetta deve usare un carattere con x-height ≥ 1,2 mm. Per gli imballaggi che non superano i 125 ml, la x-height minima scende a 0,9 mm. Nelle relazioni B2B il vincolo è più morbido: si applicano solo criteri generali di leggibilità.
Imballaggi molto piccoli: arriva l’etichetta digitale per i ≤ 10 ml
Per i contenitori da 10 ml o meno, alcuni elementi di etichetta possono essere forniti tramite etichetta digitale, a condizione che le informazioni complete sui pericoli siano disponibili sull’imballaggio esterno. Restano però fisici e obbligatori sul contenitore i pittogrammi di pericolo: questo è il punto fermo.
Riclassificazione più severa: scatta il termine di 15 mesi
Quando una nuova valutazione porta a una classificazione più severa di una sostanza, il fornitore deve aggiornare le etichette entro 15 mesi. Sparisce così la formula “senza indebito ritardo” della proposta della Commissione, che le imprese avevano segnalato come fonte di incertezza giuridica.
Pubblicità
Il comunicato del trilogo parla di un “easing of advertising rules to reduce costs and complexity, while ensuring consumer protection” — un alleggerimento delle regole pubblicitarie senza ulteriore dettaglio. L’art. 48 del CLP rivisto (Reg. UE 2024/2865), che entrerà in vigore con il pacchetto, richiede oggi in pubblicità di sostanze/miscele pericolose l’indicazione di pittogrammi, signal word e indicazioni di pericolo: la portata esatta dell’alleggerimento concordato si vedrà solo nel testo definitivo pubblicato in GUUE.
Data di applicazione
L’applicazione delle disposizioni rivedute del CLP è stata allineata al 1° gennaio 2030, insieme alle nuove regole su cosmetici e fertilizzanti. La data del 1° gennaio 2028 era stata fissata dal Reg. UE 2025/2439 (stop-the-clock); il nuovo regolamento Omnibus VI, una volta adottato, sposta il termine al 1° gennaio 2030. Restano fuori da questo rinvio le scadenze del Reg. delegato 2023/707 sulle nuove classi di pericolo (PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED), che hanno tempi propri non toccati dall’accordo.
02CMR: il phase-out diventa scaglionato, e tutto si gioca sulla deroga
Sui cosmetici l’accordo trilogo introduce un sistema di tempistiche differenziato in base al rischio e all’esito della richiesta di deroga. Le finestre sono più brevi di quelle proposte dalla Commissione, ma più articolate. L’azienda di cosmetica deve capire da subito in quale dei quattro scenari ricadrà ciascuna delle sue sostanze.
Quattro scenari di phase-out
Quando una sostanza viene classificata CMR ex novo, ecco cosa succede:
| Scenario | Termine per smettere di immettere sul mercato (placing) | Termine prima che non sia più disponibile (made available) |
|---|---|---|
| Sostanza non difesa (nessuna richiesta di deroga) | 6 mesi dall’entrata in vigore del divieto | 12 mesi |
| Azienda richiede deroga | Fino a 12 mesi dalla nuova classificazione per presentare la richiesta. Il phase-out parte solo dopo la decisione. | |
| Deroga rifiutata per motivi di sicurezza | 3 mesi dalla decisione | 9 mesi |
| Deroga rifiutata per disponibilità di alternative | 24 mesi dalla decisione | 36 mesi |
Per confronto: la Commissione proponeva un sistema lineare 12 + 24 mesi, mentre la normativa attuale non prevede affatto periodi scaglionati. L’accordo è quindi più rapido della proposta della Commissione (anche se più lungo del regime esistente). Per le aziende che valutano la difesa di una sostanza CMR, la regola è chiara: l’orologio del phase-out parte solo dopo la decisione sulla deroga, e questo dà respiro a chi vuole tentare la via della giustificazione scientifica.
Conferme dal trilogo
Confermato il rifiuto della proposta della Commissione di esentare CMR sulla base dell’esposizione orale o per inalazione: la classificazione vale per tutto. Confermata anche la reintroduzione della notifica preventiva dei nanomateriali alla Commissione (in linea con il mandato del Consiglio), senza il vincolo dei sei mesi di anticipo previsto oggi dall’art. 16(3) Reg. 1223/2009: basterà notificare prima dell’immissione sul mercato.
Guidance sulle alternative
Entro un anno dall’entrata in vigore della nuova legislazione, la Commissione dovrà sviluppare linee guida specifiche sull’analisi delle alternative alle sostanze CMR. È un punto operativo importante: senza linee guida chiare, il criterio “disponibilità di alternative” che fa scattare i 24+36 mesi resta interpretabile.
Area 03 · Fertilizzanti03Fertilizzanti: REACH resta sui materiali “particolarmente nocivi”
Sui prodotti fertilizzanti (Reg. UE 2019/1009) l’accordo trilogo conferma la traiettoria di semplificazione ma protegge un punto chiave. La Commissione voleva sostituire il regime di registrazione REACH “esteso” per le sostanze usate nei fertilizzanti con il regime REACH standard; i colegislatori invece hanno mantenuto l’obbligo di registrazione REACH per le sostanze con classificazione armonizzata identificata come particolarmente nociva. Per le aziende che usano sostanze di questo tipo nei fertilizzanti, gli oneri documentali restano quelli odierni.
Sul fronte tecnico, l’accordo dà mandato alla Commissione di modernizzare le prescrizioni per la registrazione dei materiali costituenti (CMC) — microrganismi, sottoprodotti di origine animale, polimeri e altre sostanze o materiali oggi difficili da inquadrare nelle categorie esistenti. È un’apertura che le aziende del biostimolante e dei fertilizzanti organici aspettavano da tempo.
Area 04 · ECHA04ECHA: fascicolo separato, iter ancora in corso
Importante. L’accordo trilogo del 16 giugno 2026 riguarda i tre regolamenti CLP/cosmetici/fertilizzanti, ma non include la riforma dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), che è un fascicolo legislativo distinto. Il Parlamento aveva approvato la sua posizione su ECHA con voto separato il 29 aprile 2026 (526 favorevoli, 56 contrari, 69 astensioni), con relatore Christophe Clergeau (S&D, Francia), ma il negoziato sostanziale con il Consiglio procede su un binario suo. Per le aziende vale ancora la lettura operativa precedente: dossier più rapidi e prevedibili in cambio di standard di completezza più stringenti.
Area 05 · Roadmap05Cosa deve fare la tua azienda — adesso
Dopo l’accordo trilogo, il quadro delle scadenze è molto più definito di prima. Restano comunque quattro livelli normativi diversi, con peso giuridico differente, che bisogna tenere distinti per pianificare bene.
In vigore Già obbligatorio
Discende dalle normative settoriali esistenti (Reg. 1223/2009 cosmetici, Reg. 1272/2008 CLP, Reg. UE 2019/1009 fertilizzanti). È vincolante oggi, indipendentemente dall’esito dell’Omnibus. Spesso è la parte sotto-pianificata.
1 gen 2030 Obbligo futuro certo
Discende dal CLP rivisto (Reg. UE 2024/2865) come modificato dall’accordo trilogo Omnibus VI. Dopo l’adozione formale (entro 2026) ed entrata in vigore 20 giorni dalla pubblicazione in GUUE, la data certa è il 1° gennaio 2030.
Accordo trilogo Definito, da adottare
È quanto deciso al trilogo del 16 giugno 2026. Politicamente è chiuso, ma diventa giuridicamente vincolante solo dopo la ratifica formale di Parlamento e Consiglio e la pubblicazione in GUUE. La data e le specifiche tecniche sono ormai note.
Operativa Consigliata
Sono raccomandazioni di project management, non obblighi di legge. Costruite a ritroso dalle scadenze normative per dare tempo realistico ad audit, redesign, validazioni e smaltimento scorte.
Promemoria — Obblighi vigenti spesso dimenticati nel discorso “Omnibus”
Prima di pianificare il futuro, conviene verificare la conformità ai quadri normativi attuali. Sono il punto di partenza di qualunque audit interno, e l’Omnibus non li sospende.
| Area | Obbligo già vincolante | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Cosmetici | Notifica dei nanomateriali alla Commissione sei mesi prima dell’immissione sul mercato. | Reg. 1223/2009, art. 16(3) |
| Cosmetici | Divieto delle sostanze classificate CMR cat. 1A, 1B e 2 con limitate deroghe; finestra di phase-out per i prodotti già sul mercato quando una sostanza è classificata CMR ex novo. | Reg. 1223/2009, art. 15 |
| Cosmetici | Etichettatura completa: PAO, ingredienti INCI, contenuto, durabilità, lotto, paese d’origine, funzione, avvertenze. | Reg. 1223/2009, art. 19 |
| Cosmetici | Notifica al CPNP (portale UE) prima dell’immissione sul mercato; designazione della Persona Responsabile; PIF e CPSR aggiornati. | Reg. 1223/2009, artt. 4, 11, 13 |
| CLP | Classificazione, etichettatura GHS (pittogrammi, frasi H/P), imballaggio sicuro per sostanze e miscele. | Reg. 1272/2008, artt. 5–35 |
| CLP | Classificazione secondo le nuove classi ED HH/ENV, PBT, vPvB, PMT, vPvM per le sostanze immesse sul mercato dal 1° maggio 2025 e miscele dal 1° maggio 2026. Sostanze esistenti entro 1 nov 2026; miscele esistenti entro 1 mag 2028. | Reg. delegato (UE) 2023/707 |
| CLP | Notifica della classificazione all’inventario C&L di ECHA per le sostanze immesse sul mercato. | Reg. 1272/2008, art. 40 |
| REACH | Schede di sicurezza (SDS) conformi all’Allegato II; obblighi di registrazione, comunicazione lungo la filiera. | Reg. 1907/2006 |
| Fertilizzanti | Conformità alle PFC e CMC, marcatura CE, documentazione tecnica, procedura di valutazione conformità. | Reg. UE 2019/1009 |
| Area / Funzione | Azione concreta | Priorità | Quando & tipo |
|---|---|---|---|
| CLPEtichette | Adeguare il parco etichette ai nuovi requisiti del CLP rivisto: x-height ≥ 1,2 mm per il pubblico, ≥ 0,9 mm per imballaggi ≤ 125 ml. Aggiornare i template grafici per tutti i prodotti destinati al consumatore. | Alta | 2027–2028Operativa ↓ 1 gen 2030Normativa |
| CLPPiccoli formati | Censire SKU in confezioni ≤ 10 ml e valutare l’uso dell’etichetta digitale per gli elementi consentiti. I pittogrammi restano fisici, le info complete devono essere sull’imballaggio esterno. | Media | 2027Operativa ↓ 1 gen 2030Normativa |
| CLPRiclassificazione | Definire una procedura interna che, in caso di classificazione più severa di una sostanza, garantisca l’aggiornamento delle etichette entro 15 mesi. Censire le sostanze a rischio di nuova classificazione. | Media | 1 gen 2030Normativa |
| CLPClassificazione | Riclassificare il portfolio per le nuove classi di pericolo introdotte dal Reg. delegato (UE) 2023/707 — ED HH/ENV cat. 1 e 2, PBT, vPvB, PMT, vPvM — e aggiornare la notifica C&L. Scadenze indipendenti dall’Omnibus. | Alta | 1 nov 2026Sostanze ↓ 1 mag 2028Miscele |
| CLPPubblicità | Ancora non chiaro nel comunicato stampa (perché si parla di semplificazione, probabile solo pittogramma): inserire pittogrammi, signal word e indicazioni di pericolo in tutte le creatività pubblicitarie e nelle schede e-commerce di sostanze/miscele pericolose (art. 48 CLP rivisto). | Alta | 2028–2029Operativa ↓ 1 gen 2030Normativa |
| CosmeticiCMR · Strategy | Per ogni sostanza CMR candidata a classificazione: decidere se difendere o no. Senza difesa: 6+12 mesi di phase-out. Difesa con deroga rifiutata per sicurezza: 3+9 mesi. Per disponibilità di alternative: 24+36 mesi. | Alta | OggiIn vigore ↓ 1 gen 2030Nuove regole |
| CosmeticiCMR · Deroghe | Predisporre dossier di deroga per le sostanze critiche del portfolio: c’è una finestra di 12 mesi dalla nuova classificazione per presentare la richiesta. Monitorare la guidance Commissione sulle alternative (attesa entro 1 anno dall’entrata in vigore). | Alta | 2026–2027Operativa ↓ 1 gen 2030Procedura |
| CosmeticiNanomateriali | Continuare a notificare i nanomateriali sei mesi prima dell’immissione (art. 16 vigente). Dal 1° gennaio 2030, basterà notificare “prima dell’immissione sul mercato”: adeguare la procedura interna in tempo. | Alta | OggiIn vigore ↓ 1 gen 2030Nuove regole |
| FertilizzantiREACH | Verificare le sostanze nel portfolio con classificazione armonizzata “particolarmente nociva”: per loro la registrazione REACH estesa resta obbligatoria, non scende a REACH standard come voleva la Commissione. | Media | OggiIn vigore |
| FertilizzantiCMC | Per chi usa microrganismi, sottoprodotti animali, polimeri o altri materiali oggi difficili da inquadrare: monitorare la modernizzazione delle categorie CMC che la Commissione dovrà definire. | Media | 2027–2029Accordo trilogo |
| TrasversalePratiche ECHA | Allineare i dossier aperti agli standard di completezza più stringenti che la riforma ECHA porterà — fascicolo separato dall’Omnibus, ancora in iter. | Media | In corsoOperativa |
| TrasversalePublic affairs | Monitorare la ratifica formale (entro 2026) e la pubblicazione in GUUE; entrata in vigore 20 giorni dopo. Da quel momento, la finestra fino al 1° gennaio 2030 inizia a contare. | Bassa | 2026Operativa |
Nota di lettura. Quando una riga mostra due step nella cella Quando & tipo, l’azione attraversa categorie diverse: il primo step descrive lo stato attuale (obbligo già di legge o milestone operativa interna), il secondo la scadenza o l’obbligo che diventerà rilevante. Con l’accordo trilogo del 16 giugno 2026 molte righe che prima erano “In trilogo” hanno guadagnato una data certa: il 1° gennaio 2030.
06I prossimi passaggi
L’accordo provvisorio del 16 giugno 2026 deve essere ora ratificato formalmente da Parlamento e Consiglio. I colegislatori hanno dichiarato l’intenzione di procedere all’adozione entro il 2026. Una volta pubblicato il regolamento finale in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, lo stesso entrerà in vigore 20 giorni dopo. La data di applicazione resta poi fissata al 1° gennaio 2030 per i tre regolamenti allineati (CLP rivisto, cosmetici, fertilizzanti).
Il pacchetto si inserisce in uno sforzo più ampio della Commissione per snellire la legislazione UE, in linea con il rapporto Draghi sulla competitività europea e con la dichiarazione di Budapest dell’8 novembre 2024 che chiedeva di “avviare una rivoluzione di semplificazione”. Per chi opera nel settore, è il momento di trasformare il quadro regolatorio in una roadmap interna con responsabilità definite: pur con il rinvio al 2030, alcune scadenze (le nuove classi di pericolo del Reg. 2023/707 e il phase-out dei nanomateriali nell’attuale regime) sono già strette.
Avremmo potuto spingerci oltre? Certamente. Ma il risultato di oggi è una vera vittoria per la competitività dell’UE.— Piotr Müller, relatore Commissione IMCO (post-trilogo, 17 giugno 2026)
Articolo aggiornato sulla base dei comunicati stampa del 17 giugno 2026 di Parlamento europeo (“Chemicals: deal on simplification of cosmetics, fertiliser and labelling rules”, rif. 20260616IPR45506) e Consiglio dell’UE (comunicato 503/26). Disponibili su europarl.europa.eu e consilium.europa.eu. La versione precedente di questo articolo, basata sul comunicato del Parlamento europeo del 29 aprile 2026 (rif. 20260424IPR41913), è stata rivista alla luce dell’accordo trilogo del 16 giugno 2026.