In quali condizioni e quando devo notificare le sostanze SVHC contenute in articoli?

Illustrazione di un orsacchiotto nella confezione con il timbro verde Approved e la didascalia REACH Approved

Le sostanze che soddisfano i criteri definiti all’articolo 57 del Regolamento REACH sono comunemente denominate “sostanze estremamente preoccupanti” (SVHC).
È necessario notificare sostanze SVHC contenute in articoli [riferimento giuridico articolo 7(2) del Regolamento REACH] se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(1) la sostanza è stata inclusa nella lista di sostanze candidate per l’autorizzazione (consultabile al link: http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table); e
(2) la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso; e
(3) la quantità totale della sostanza contenuta negli articoli (cioè quelli che contengono più dello 0,1% (p/p) della SVHC) supera una tonnellata all’anno per produttore o importatore di articoli e
(4) la sostanza non è stata ancora registrata per quell’uso specifico.

Non vi è comunque obbligo di notificare se il produttore o l’importatore dell’articolo possono escludere l’esposizione alle persone o all’ambiente in condizioni d’uso e smaltimento normali o ragionevolmente prevedibili.
La notifica di una SVHC contenuta in articoli deve essere effettuata entro sei mesi dall’inclusione nella lista di sostanze candidate per l’autorizzazione [articolo 7(7) del Regolamento REACH].
Le informazioni sulle sostanze incluse in candidate list devono essere trasmesse dal fornitore dell’articolo ai destinatari dell’articolo prima possibile dopo l’inclusione in tale lista (articolo 33).

Aggiornamento, novembre 2026: dal 5 gennaio 2021 il fornitore di un articolo contenente una sostanza dell’elenco delle sostanze candidate in concentrazione superiore allo 0,1 % p/p deve anche trasmettere all’ECHA, tramite la banca dati SCIP, le informazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del REACH (articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851).

La lista di sostanze candidate verrà aggiornata regolarmente quando le sostanze sono state identificate come conformi ai criteri dell’articolo 57.
Ulteriori informazioni possono essere trovate al seguente link:
http://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles
La lista delle sostanze candidate all’autorizzazione è reperibile al seguente link:
http://echa.europa.eu/candidate-list-table

Fonte: Helpdesk REACH (ID. N. 74)

Pavia, 15 maggio 2019.

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