I valori soglia nel Regolamento CLP

Valori-soglia-regolamento-CLP

I valori soglia indicano quando la presenza di una sostanza deve essere presa in considerazione ai fini della classificazione di una sostanza o di una miscela contenente tale sostanza pericolosa, sia essa in forma di impurezza identificata, di additivo o di singolo costituente.

I valori soglia stabiliti dall’articolo 11 del Regolamento CLP sono i seguenti:

a) in relazione ai pericoli per la salute e per l’ambiente di cui alle parti 3, 4 e 5 dell’Allegato I del Regolamento CLP:

i) per le sostanze per le quali è fissato un limite di concentrazione specifico per la pertinente classe di pericolo o differenziazione nella parte 3 dell’allegato VI o nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all’articolo 42 e se la classe di pericolo o la differenziazione sono menzionate nella tabella 1.1, il valore più basso tra il limite di concentrazione specifico e il corrispondente valore soglia generico figurante nella tabella 1.1; oppure

ii) per le sostanze per le quali è fissato un limite di concentrazione specifico per la pertinente classe di pericolo o differenziazione nella parte 3 dell’allegato VI o nell’ inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all’articolo 42 e se la classe di pericolo o la differenziazione non sono menzionate nella tabella 1.1, il limite di concentrazione specifico fissato nella parte 3 dell’allegato VI o nell’ inventario delle classificazioni e delle etichettature; oppure

iii) per le sostanze per le quali non è fissato un limite di concentrazione specifico per la pertinente classe di pericolo o differenziazione nella parte 3 dell’allegato VI o nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all’articolo 42 e se la classe di pericolo o la differenziazione sono menzionate nella tabella 1.1, il pertinente valore soglia generico fissato nella suddetta tabella; oppure

iv) per le sostanze per le quali non è fissato un limite di concentrazione specifico per la pertinente classe di pericolo o differenziazione nella parte 3 dell’allegato VI o nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all’articolo 42 e se la classe di pericolo o la differenziazione non sono menzionate nella tabella 1.1, il limite di concentrazione generico per la classificazione nelle pertinenti sezioni delle parti 3, 4 e 5 dell’Allegato I del Regolamento CLP.

b) In relazione ai pericoli per l’ambiente acquatico:

i) per le sostanze per le quali è stato fissato un fattore M moltiplicatore per la pertinente categoria di pericolo nella parte 3 dell’allegato VI o nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all’articolo 42, il valore soglia generico figurante nella tabella 1.1, adeguato applicando il calcolo specificato nella sezione 4.1 del presente allegato, ovvero

ii) per le sostanze per le quali non è stato fissato un fattore moltiplicatore per la pertinente categoria di pericolo nella parte 3 dell’allegato VI o nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all’articolo 42, il pertinente valore soglia generico figurante nella tabella 1.1.

valori-soglia

Pavia, 18 giugno 2020.

Tossicologia_regolatoria_banner_articolo

Leave a reply:

Your email address will not be published.