Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 5, del regolamento REACH:
La scheda di dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o la miscela sono immesse, salvo qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente.
Quanto sopra si applica anche agli scenari di esposizione, che fanno parte di una SDS. L’aspetto interessante è che per ogni Stato membro può esserci più di una lingua “ufficiale”, il dettaglio è riportato nella figura sottostante.
Scarica il documento che elenca le lingue richieste per le schede di sicurezza e le etichette all’interno dell’UE: clicca qui.
Pavia, 6 dicembre 2018.