
I produttori e gli importatori devono notificare all’ECHA le sostanze enumerate nell’elenco di sostanze candidate presenti nei loro articoli, se si verificano entrambe le condizioni:
- la sostanza è presente negli articoli di riferimento in concentrazione superiore allo 0,1% peso per peso
- la sostanza è presente in quegli articoli di riferimento in quantità superiori a una tonnellata all’anno.
Le aziende devono effettuare la notifica non oltre sei mesi dopo l’inclusione della sostanza nell’elenco di sostanze candidate.
Esenzioni
Vi sono due casi in cui una notifica non viene richiesta.
- Il produttore o l’importatore di un articolo può escludere l’esposizione degli esseri umani e dell’ambiente alle sostanze durante condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili dell’articolo, compreso il suo smaltimento. In questi casi il produttore o l’importatore fornirà istruzioni adeguate al destinatario dell’articolo.
- Per tale uso la sostanza è già stata registrata nell’UE da un produttore o un importatore.
Riferimento giuridico: Articolo 7, paragrafo 2 del Regolamento REACH.
Pavia, 4 febbraio 2019
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Sono Fabio Lunghi, Chimico con Master in ‘Valutazione e controllo del rischio tossicologico’ all’Università di Pavia. Aiuto le aziende a navigare il complesso mondo della conformità normativa (REACH, CLP, Biocidi) attraverso consulenze mirate, valutazioni del rischio e formazione.

