Regolamento CLP: differenza fra autoclassificazione e classificazione armonizzata

Autoclassificazione: la decisione relativa alla classificazione di un particolare pericolo e all’etichettatura di una sostanza o miscela adottata dal fabbricante, dall’importatore o dall’utilizzatore a valle della sostanza o miscela o, se del caso, dai produttori di articoli che hanno l’obbligo di classificazione.
L’obbligo di effettuare l’autoclassificazione è stabilito nel regolamento CLP. In base al regolamento CLP, tutte le sostanze per le quali non esiste una classificazione armonizzata del pericolo o detta classificazione armonizzata è disponibile soltanto per determinate classi o differenziazioni di pericolo devono essere autoclassificate dai seguenti soggetti:

  • fabbricanti di sostanze,
  • importatori di sostanze o miscele,
  • produttori o importatori di articoli esplosivi o di articoli per i quali il regolamento REACH prevede la registrazione o la notifica,
  • utilizzatori a valle, compresi i formulatori (che producono miscele).

Le miscele devono essere sempre autoclassificate dagli utilizzatori a valle o dagli importatori di miscele.

Classificazione armonizzata: la decisione relativa alla classificazione di una sostanza per un particolare pericolo è adottata a livello di UE. Le classificazioni armonizzate delle sostanze sono incluse nelle tabelle che figurano nell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP. La classificazione armonizzata si applica soltanto alle sostanze.

L’uso della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di una sostanza (quando esistono) è obbligatorio. Esse devono essere applicate da tutti i fornitori della stessa sostanza, ossia dai fabbricanti di sostanze, dagli importatori di sostanze o miscele, dai produttori o importatori di articoli esplosivi o di articoli per i quali il regolamento REACH prevede la registrazione o la notifica, dagli utilizzatori a valle compresi i formulatori (che producono miscele) e dai distributori.

Per migliaia di sostanze, la classificazione e l’etichettatura armonizzate erano elencate nell’allegato I della DSD. Al momento dell’entrata in vigore del regolamento CLP, l’allegato I della DSD è stato abrogato.
La classificazione e l’etichettatura armonizzate di cui alla DSD comprendevano di norma tutte le categorie di pericolo. Nell’ambito del regolamento CLP, l’armonizzazione della classificazione si applica alle proprietà CMR e alla sensibilizzazione delle vie respiratorie. Inoltre, l’armonizzazione della classificazione per altre proprietà è effettuata caso per caso.

Ciò significa che per gli endpoint non coperti da una classificazione armonizzata, i fabbricanti, gli importatori o gli utilizzatori a valle devono effettuare un’autoclassificazione. Le sostanze disciplinate dal regolamento (UE) n. 528/2012 relativo ai biocidi o dal regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo ai prodotti fitosanitari sono di norma oggetto di classificazione ed etichettatura armonizzate per tutte le proprietà pericolose (articolo 36, paragrafo 2, del CLP).

Pavia, 24 settembre 2018.

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