Regolamento CLP e Brexit, cosa succede nel caso peggiore? (in caso di mancato accordo)

Cartoon of Shadi Ghanim.

Il governo del Regno Unito ha pubblicato indicazioni sulla gestione delle sostanze chimiche ai sensi del regolamento CLP in caso di hard Brexit, ovvero di uscita del Regno Unito dall’Unione europea senza un accordo commerciale.

Il governo sostiene che tale comunicazione rappresenta il peggior scenario possibile, che probabilmente non si realizzerà in quanto sia Regno Unito che Unione europea hanno interesse nel raggiungere accordi commerciali specifici. Ad ogni modo, vediamo in breve cosa prevede tale scenario.

Il Regno Unito istituirebbe un regime indipendente per la gestione delle sostanze chimiche. Poiché il Regno Unito avrebbe effettivamente adottato il GHS allo stesso modo dell’UE, il regime di classificazione ed etichettatura del Regno Unito si baserà sul regime normativo UE esistente al fine di fornire continuità alle imprese, con eventuali modifiche atte a consentire all’Health and Safety Executive (HSE) di svolgere le funzioni attualmente in carico all’UE (comprese quelle svolte dall’ECHA).

La maggior parte del CLP continuerebbe ad essere applicata nel Regno Unito, pertanto i principali doveri e obblighi imposti ai fornitori di classificare, etichettare e imballare prodotti chimici pericolosi immessi sul mercato rimarranno in vigore. Ciò significa che gli obblighi di produttori, gli importatori e gli utilizzatori a valle del Regno Unito di classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele che immettono sul mercato del Regno Unito rimarranno. Ciò vale anche per gli obblighi di identificare, esaminare e valutare le informazioni scientifiche disponibili sulle sostanze e le miscele quando si riferiscono alle possibili proprietà chimico-fisiche, per la salute dell’uomo o per l’ambiente. I fornitori devono inoltre rispettare la classificazione e l’etichettatura obbligatorie.

Resteranno in vigore tutti i requisiti di etichettatura, compresi i principi di precedenza per i diversi elementi di etichettatura, la posizione dell’etichetta sull’imballaggio e le esenzioni. Le disposizioni per la gestione dell’etichettatura di trasporto e CLP rimarranno invariate. È possibile trovare una panoramica dell’etichettatura e dell’imballaggio ai sensi del regolamento CLP sul sito web dell’HSE e sull’etichettatura del trasporto nella sezione merci pericolose su GOV.UK.

I requisiti di imballaggio rimarranno gli stessi, compresi quelli per le chiusure resistenti per bambini e per i dispositivi di avvertimento tattili.

Anche i fabbricanti e gli importatori continueranno a rispettare l’obbligo di comunicare i dettagli delle autoclassificazioni per le sostanze e le miscele che immettono sul mercato. Attualmente queste notifiche vengono fatte all’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA). In futuro, queste notifiche verranno inviate all’HSE.

Implicazioni
Sebbene gli accordi esistenti continuerebbero ad applicarsi, ci saranno alcuni cambiamenti, in particolare:

  • Le aziende che importano sostanze chimiche nel Regno Unito dai paesi dell’UE diverrebbero importatori in base al regolamento CLP e dovranno adempiere ai doveri e agli obblighi di un importatore, proprio come farebbero se importassero sostanze chimiche nel Regno Unito da un paese non UE.
  • Le aziende interagirebbero con HSE per le funzioni CLP del Regno Unito, ad esempio la presentazione di notifiche delle classificazioni delle sostanze chimiche.
  • L’HSE agirà come autorità competente CLP per il Regno Unito, a nome del Segretario di Stato e delle amministrazioni decentrate. Le classificazioni e le etichettature armonizzate esistenti per le sostanze (o per i gruppi di sostanze) continuerebbero ad avere effetti giuridici nel Regno Unito. Una volta lasciata l’UE, l’HSE avrebbe la possibilità di mettere in atto nuove disposizioni per la classificazione e l’etichettatura. Queste disposizioni consentirebbero di proporre o modificare classificazioni ed etichettature esistenti.
  • Alle aziende sarebbe richiesto di utilizzare le nuove disposizioni del Regno Unito e gli strumenti informatici forniti dall’HSE.
    Le nuove disposizioni saranno operative dopo il 29 marzo 2019, in caso di mancato accordo commerciale fra Regno Unito e UE.
  • La responsabilità per le sostanze chimiche importate nell’UE dal Regno Unito rimarrebbe a carico di chiunque sia l’importatore con sede nell’UE.

Fonte: www.gov.uk

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Pavia, 16 ottobre 2018.

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