Cos’è la tossicità specifica per organi bersaglio per esposizione ripetuta

tossicità-specifica-per-organi-bersaglio-per-esposizione-ripetuta

Se volete trovare la definizione di tossicità specifica per organi bersaglio per esposizione ripetuta, abbreviata come STOT RE, dovete andare nel Regolamento CLP (Regolamento CE N. 1272 del 2008), nell’Allegato I, punti 3.9.

Per tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) s’intende una tossicità specifica per organi bersaglio risultante da un’esposizione ripetuta a una sostanza o miscela. Sono compresi tutti gli effetti significativi per la salute che possono alterare la funzione, reversibili o irreversibili, immediati e/o ritardati. Sono tuttavia esclusi altri effetti tossici trattati nelle sezioni da 3.1 a 3.8 e nella sezione 3.10 dell’Allegato I del Regolamento CLP.

In questa classe di pericolo sono comprese le sostanze o le miscele considerate che presentano una tossicità specifica per organi bersaglio in seguito a un’esposizione ripetuta e che, di conseguenza, possono nuocere alla salute delle persone che vi sono esposte.

Gli effetti nocivi per la salute sono gli effetti tossici costanti e identificabili nell’uomo oppure, negli animali da laboratorio, alterazioni tossicologiche rilevanti che hanno compromesso la funzione o la morfologia di un tessuto di un organo o hanno fortemente modificato la biochimica o l’ematologia dell’organismo, alterazioni significative dal punto di vista della salute umana.

La valutazione tiene conto non soltanto dei cambiamenti significativi subiti da un organo o da un sistema biologico, ma anche delle alterazioni generalizzate di natura meno grave che interessano più organi. La tossicità specifica per organi bersaglio può produrre effetti per tutte le vie rilevanti per l’uomo, ossia essenzialmente per via orale, per via cutanea o per inalazione.
Gli effetti tossici non letali osservati a seguito di un’esposizione singola sono classificati come indicato nella sezione 3.8 del Regolamento CLP «Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)» e sono pertanto esclusi da questa classe di pericolo che prende in considerazione solo l’esposizione ripetuta.

[googlepdf url=”https://www.tossicologiaregolatoria.it/wp-content/uploads/2020/06/CELEX_02008R1272-20200501_IT_TXT.pdf” download=”Download” ]

Pavia, 15 giugno 2020.

Tossicologia_regolatoria_banner_articolo

Leave a reply:

Your email address will not be published.